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Avviso di parcella o di fattura: a cosa serve, chi può emetterla e che valore ha?

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L’avviso di parcella o di fattura (fattura pro-forma) è un documento emesso per richiedere il pagamento di un importo con l’indicazione dettagliata delle varie voci di spesa, esattamente come in una normale fattura, senza che però abbia valore legale e fiscale. In questo modo l’emissione della fattura vera e propria è posticipato al momento dell’effettivo incasso.

Va innanzitutto rilevato che l’emissione dell’avviso di parcella o di fattura non è previsto in modo specifico da alcuna disposizione normativa; è prassi che il professionista o il prestatore di servizi emetta tale documento con lo scopo di richiedere al proprio cliente il pagamento di una prestazione e di registrare l’effettivo documento ai fini Iva solo al momento della sua emissione, cioè al momento dell’incasso del corrispettivo.

Pertanto, i vantaggi dell’emissione di tale documento sono:

  • consentire la richiesta del pagamento senza l’emissione di un documento fiscale;
  • permettere al cliente di verificarne il contenuto dell’emissione del documento definitivo (fattura);
  • intervenire per eventuali correzioni, in caso di errori od omissioni;
  • posticipare il versamento dell’Iva al momento dell’incasso effettivo.
  • Attenzione: se l’avviso di parcella o di fattura riporta tutti gli elementi della fattura come citati dall’art.21 del DPR 633/72 questa dovrà essere trattata come una normale fattura e l’operazione deve intendersi come effettuata a norma dell’art.6 c.4 del DPR Iva e il contribuente è obbligato alla registrazione e al versamento dell’imposta, anche senza che il corrispettivo sia stato incassato.
    Quindi, affinché ciò non avvenga, è necessario che il documento pro forma sia emesso senza numero progressivo e senza l’indicazione distinta dell’Iva e della rispettiva aliquota, con l’indicazione in calce che la fattura verrà emessa al momento dell’effettivo incasso.

    L’emissione di avviso di parcella o di fattura è concessa esclusivamente ai professionisti e alle imprese che erogano servizi, mentre non è ammissibile per le imprese commerciali che vendono beni: per queste ultime, infatti, come specificato dall’ art. 6, c.3 del DPR 633/72, l’emissione della fattura deve essere contestuale alla consegna del bene.

    Una volta ricevuto il pagamento vi è l’obbligo di emissione immediata della fattura fiscale vera e propria, conformemente a quanto indicato nella fattura proforma.

    Si ricorda inoltre, che l’avviso di parcella o di fattura non è assoggettato a imposta di bollo a condizione, ovviamente, che sul documento sia indiato che la sua emissione è relativa a operazioni assoggettate a Iva.

    Rita Martin – Fisco 7