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Assegno periodico corrisposto al coniuge: cosa posso dedurre

In caso di separazione legale tra coniugi o di divorzio, capita a volte che uno degli ex coniugi debba corrispondere all’altro un importo per il suo mantenimento, riconosciuto in fase di sentenza. Tale importo costituisce onere deducibile per il soggetto che lo eroga e reddito per chi lo riceve. Ma cosa è possibile effettivamente dedurre?

La separazione personale in forma consensuale acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale. Cosicché gli accordi la cui esecuzione spontanea è intervenuta prima del relativo decreto non devono considerarsi giuridicamente rilevanti, compresa, per quanto qui interessa, la possibilità di dedurre gli assegni di mantenimento da parte del coniuge che fino a quel momento li ha corrisposti.

L’erogazione all’ex coniuge degli assegni periodici deve risultare quindi da un Provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014.

Possono essere dedotti gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero (purché non sussista una diversa normativa in base alle Convenzioni bilaterali con i Paesi esteri contro le doppie imposizioni) a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Le quote erogate sono deducibili esclusivamente per la parte destinata al mantenimento dell’ex coniuge; non è quindi deducibile la quota di assegno destinata al mantenimento dei figli.

Nel caso in cui la sentenza di separazione non preveda alcuna distinzione tra quanto destinato al mantenimento dei figli e quanto all’ex coniuge, l’assegno si considera destinato alla prole per metà del suo ammontare, salva diversa disposizione del giudice.

 Sono deducibili:

  • le somme pagate a titolo di arretrati, anche se versate in un’unica soluzione, in quanto costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti;
  • le somme versate a titolo di adeguamento Istat, a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione;
  • il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. Se l’importo non è stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare 17/E/2015);
  • le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, purché dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento;
  • le somme corrisposte per l’estinzione mediante accollo del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal giudice. Pertanto l’ex coniuge può dedurre l’importo versato a titolo di accollo del mutuo, versato al posto dell’assegno di mantenimento, nei limiti di quanto stabilito dal provvedimento del giudice;
  • gli assegni alimentari periodici corrisposti all’ex coniuge tramite trattenute sulle rate di pensione, anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 157/2009).
  •  Non sono deducibili:

  • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 50/2002);
  • l’assegno una tantum corrisposto al coniuge e qualificato come tale dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 153/2009);
  • premi dell’assicurazione sulla vita in favore dell’altro coniuge versati dall’ex coniuge al posto dell’assegno di mantenimento: in tal caso la deduzione non spetta, nemmeno se il versamento è previsto nel provvedimento del giudice.
  • Si ricorda che, mentre per il coniuge erogante l’assegno di mantenimento costituisce un onere deducibile, per il coniuge percettore della somma tale importo rappresenta un reddito che deve essere dichiarato a quadro C del 730 o RC del modello redditi PF – sezione II.

    Rita Martin – Fisco 7