Aggregatore di News su #finanza, #fintech e mondo del #factoring

Conguaglio di fine anno in busta paga: cos’è e come funziona

Si avvicina la fine dell’anno 2019 e si avvicinano anche i conguagli da effettuare da parte dei datori di lavoro relativi al 2018. Con la circolare 123/2018, l’Inps offre tutte le istruzioni necessarie sulle operazioni da svolgere sulle buste paghe, con conseguente sottolineatura dei termini da rispettare sui vari procedimenti.

I calcoli di conguaglio sulle buste paga possono essere fatte oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2018” (scadenza di pagamento 16.1.2019), anche con quella di competenza di “gennaio 2019” (scadenza di pagamento 16.2.2019).

In aggiunta, visto che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il versamento di quote di TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si ricorda che le relative operazioni potranno essere inserite nella denuncia di febbraio 2019 (scadenza di pagamento 16 marzo 2019), senza aggravio di oneri accessori. Rimane l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2019.

Interessate alla denuncia del mese di febbraio 2019, in relazione alla sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177/1976, anche alcune categorie di dipendenti pubblici, vale a dire il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost.

Elementi variabili della retribuzione:

  • Compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • Indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore);
  • indennità di cassa;
  • prestiti ai dipendenti;
  • congedi parentali.
  • Tra le variabili retributive l’Istituto ha inoltre ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, fermo restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

    Di conseguenza, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.

    Gli elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2018, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2019, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

    È opportuno ricordare che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2018), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2019.

    Anche ai fini della Certificazione Unica 2019 e della dichiarazione 770/2019, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive nel computo dell’imponibile dell’anno 2018.

    Si rimarca che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto sottolineato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

    Massimale legge 33/1995

    L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995, cioè per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

    Tale massimale, pari per l’anno 2018 a 101.427,00euro, deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

    Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992.

    Delucidazioni:

  • il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte;
  • nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
  • in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
  • dove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Contributo aggiuntivo dell’1%

    Istituito dall’articolo 3-ter della legge 438/1992 in favore dei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è un contributo dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

    Per l’anno 2018, il limite corrisponde a 46mila 630 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3mila 886 euro al mese. Ai fini del versamento del contributo in trattazione deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione. In caso di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nel corso dell’anno, le retribuzioni si cumulano. Se i rapporti sono simultanei, il conguaglio viene effettuato dal datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata.

    Ferie non godute

    Può verificarsi il caso in cui il lavoratore utilizzi le ferie non godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In questo frangente il contributo versato non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro, così come il relativo compenso deve essere inserito in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato imputato. Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata. (Qui per maggiori informazioni relative all’argomento)

    Fringe benefits

    L’articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

    A tal proposito, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefits, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

    Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

    Per la determinazione del predetto limite si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

    Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23 euro, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

    Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

  • porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
  • Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR)

    Ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, l’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è del 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

    Altri informazioni utili sui conguagli

    La circolare Inps 123/2018, inoltre, riporta chiarimenti relativi ai prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR), ai conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, alle aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, alla rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva, agli adempimenti a carico del datore di lavoro, alle operazioni societarie (riflessi in materia di conguaglio) e al recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui alla legge n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.