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Detrazione spese mediche, quali sistemi di pagamento “tracciabile” la consentono

Detrazione delle spese mediche: quando è davvero possibile ottenere il rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi? Il principale perimetro dalle nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2020 è quello della tracciabilità dei pagamenti legati alle spese sostenute, requisito confermato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 180 del 11 giugno 2020 (consultabile qui).

I sistemi di pagamento ammessi

Nel documento, il Fisco chiarisce infatti una volta per tutte quali tipologie di pagamento consentono di ottenere la detrazione delle spese mediche e quali no. La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento relativa alle spese mediche spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario, o attraverso le modalità disposte dall’articolo 23 del d.lgs. n. 24. Le opzioni ammesse sono in particolare carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri metodi considerati “tracciabili”.

Il caso dei circuiti di credito commerciale

Nell’istanza di riferimento, il richiedente domandava se i circuiti di credito commerciale, che consentono di escludere il contante e di comprare e vendere beni con sistemi di compensazione, fossero contemplati tra le modalità di pagamento tracciabili. L’Agenzia delle Entrate, però, ha dato parere negativo, confermando così, di fatto, le regole già note e delineate in passato. Il sistema di credito commerciale, che pure permette di tracciare le operazioni sostenute (relativamente al destinatario, al mittente e valore della transazione), non è però presente nell’elenco previsto dalla norma di riferimento. Pertanto, non viene ritenuto adatto al fine di usufruire della detrazione dall’imposta, nella misura pari al 19 per cento, per le spese mediche sostenute.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate specifica, peraltro, che per “altri sistemi di pagamento tracciabili” si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Tra questi, non è contemplato il sistema, pur innovativo, del circuito di credito commerciale.

Le eccezioni al vincolo della tracciabilità

Le uniche eccezioni previste all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti riguardano:

  • l’acquisto di farmaci;
  • l’acquisto di dispositivi medici;
  • le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.