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Dichiarazione precompilata, cosa succede dopo il 23 luglio

Mancano pochi giorni alla data di scadenza del 23 luglio, entro la quale trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2018 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

La scadenza del 23 luglio è per coloro che hanno deciso di trasmettere la dichiarazione dei redditi autonomamente, utilizzando il modello 730 precompilato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, e per chi si è rivolto ad un commercialista o a un CAF. Per chi, invece, aveva deciso di avvalersi del sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, il termine di presentazione del modello 730 è scaduto lo scorso 8 luglio.

Chi trasmette il modello 730 precompilato da solo e avesse qualche dubbio dell’ultima ora, può ricontrollare le istruzioni alle pagine di assistenza sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Oltre alle indicazioni dettagliate sulla compilazione, trova la circolare n.13 con le indicazioni date dall’Agenzia su deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta. Nella circolare è indicato anche l’elenco dettagliato dei documenti che bisogna conservare per eventuali controlli quando non ci si rivolge a un Caf per la dichiarazione dei redditi.

Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta che il contribuente ha diritto a un rimborso può ottenerlo direttamente in busta paga o nell’assegno pensionistico in presenza di sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), può farselo erogare direttamente dall’Agenzia delle Entrate, quando non ha un sostituto d’imposta, oppure può chiedere la compensazione (la somma a credito è utilizzata per pagare altre imposte, ad esempio l’IMU), barrando l’apposita casella presente nel Quadro I.

Per ottenere il rimborso sul conto corrente si può comunicare l’Iban direttamente al momento dell’invio del 730.

Il contribuente che risulta a debito, invece, dovrà pagare il saldo 2018 e il primo acconto 2019 entro il 31 luglio prossimo, versando la somma con il modello F24, che potrà stampare direttamente dal sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, si dovrà pagare anche la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

Se solo dopo aver trasmesso autonomamente il modello 730 precompilato, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, ci si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione, ci sarà comunque tempo per correggerli. Infatti, entro il 25 ottobre 2019 si potrà presentare il modello 730 integrativo se dalla correzione dell’errore risulti un maggiore credito, un minore debito o un’imposta invariata.

Se invece il contribuente deve pagare più imposte o ha un credito inferiore rispetto a quanto indicato inizialmente nel 730 precompilato, potrà presentare un modello 730 correttivo. In questo caso il termine scade il 30 novembre. Il modello correttivo può essere utilizzato anche in presenza di un maggiore credito, se il contribuente non ha fatto in tempo a presentare il modello integrativo entro il 25 ottobre.

Va sottolineato che in entrambi i casi, sia che risulti un maggiore o minore credito, per la correzione è obbligatorio rivolgersi a un Caf o a un commercialista.

Vi ricordiamo, infine, che chi non riuscirà a rispettare la scadenza del 23 luglio, avrà comunque la possibilità di mettersi in regola presentando il modello Redditi PF 2019 (ex modello Unico). La data di scadenza originaria del 30 settembre, per la trasmissione del modello Redditi, con il Decreto Crescita è stata prorogata al 30 novembre, che essendo un sabato slitta direttamente al 2 dicembre (primo giorno utile non festivo). Anche il modello Redditi è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate in modalità precompilata, con gli stessi dati già presenti nel modello 730 precompilato.