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Iva trimestrale non pagata, arrivano le lettere dell’Agenzia delle Entrate

I contribuenti non in regola con i pagamenti trimestrali dell’Iva riceveranno le lettere dall’Agenzia delle Entrate con l’invito a regolarizzare la propria posizione fiscale. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia fornisce chiarimenti in merito. Cosa bisogna sapere.

I titolari di partita Iva che non hanno effettuato le liquidazioni trimestrali previste dalla legge (21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78) riceveranno le lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate con cui saranno invitati all’adempimento spontaneo.

Le lettere riguarderanno i versamenti dell’Iva per il primo e il secondo trimestre 2019, richiesti ai contribuenti per le fatture emesse o per le transazioni con l’estero effettuate in questi periodi.

In sostanza, all’Agenzia delle Entrate risulterà che il contribuente ha effettuato delle operazioni soggette a Iva (emissione di fatture e operazioni transfrontaliere), ma per le quali ha omesso i relativi versamenti trimestrali. L’Agenzia avviserà il contribuente degli adempimenti mancanti dandogli la possibilità di mettersi in regola, usufruendo delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso.

Allo stesso tempo, come è spiegato nel provvedimento del Direttore, l’Agenzia stessa metterà a disposizione del contribuente tutte le informazioni e gli elementi in suo possesso dai quali emerge l’obbligo del versamento.

In particolare, l’Agenzia fornirà le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al primo o secondo trimestre del 2019, risultano emesse fatture elettroniche o comunicate operazioni transfrontaliere e non risulta pervenuta alcuna comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Nel provvedimento sono elencati in dettaglio tutti i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che saranno resi noti al contribuente per individuare le anomalie. In questo modo, il contribuente potrà segnalare gli eventuali errori o fornire i documenti che giustificano le presunte irregolarità. L’Agenzia comunicherà le informazioni ai contribuenti tramite posta elettronica. I dati, inoltre, potranno essere sempre consultati online sul portale dell’Agenzia delle Entrate, alla voce “Fatture e Corrispettivi”.

Il ravvedimento operoso, per la regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, potrà essere applicato anche se la violazione sia stata già contestata o nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

L’istituto del ravvedimento operoso, invece, non si applicherà nel caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché in caso di ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nelle lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate sono indicate anche le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.