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Modello 730/2020: come rimediare in caso di errore

Per chi si accorge di aver commesso errori nel modello 730 già presentato entro il termine del 30 settembre 2020, è sempre possibile correggere la dichiarazione inviandone una integrativa.

Le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione integrativa dipendono però sia dal momento in cui si decide di procedere alla correzione sia dal tipo di dichiarazione integrativa che si deve presentare.

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

Se l’integrazione è pro contribuente cioè produce un minor debito o un maggior credito rispetto al risultato determinato nella dichiarazione originale oppure la correzione non inficia sulla determinazione dell’imposta, si può procedere con la presentazione di un modello 730 integrativo entro il 26 ottobre 2020 (il 25 ottobre cade di domenica).

Il modello 730 integrativo potrà essere presentato unicamente tramite una Caf o un professionista abilitato e non tramite il proprio sostituto d’imposta.

Trascorso il termine del 26 ottobre 2020, il modello 730/2020 potrà essere integrato e corretto solamente tramite la presentazione di un modello Redditi P.F. e si tratterà:

  • di una dichiarazione correttiva nei termini se trasmessa entro il 30 novembre 2020 (data di scadenza ordinaria del modello);
  • di una dichiarazione integrativa se trasmessa successivamente ma non oltre il 5° anno successivo a quello di presentazione del modello originale (e quindi entro 31/12/2025).
  • Tempi e modi di utilizzo dell’eccedenza a credito mutano a seconda del momento in cui si presenta la dichiarazione integrativa.

    Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente

    Se l’integrazione invece è pro fisco, cioè produce un maggior debito o un minor credito rispetto all’originale, non è possibile sanare l’errore tramite il modello 730 integrativo e si dovrà procedere obbligatoriamente tramite la presentazione del modello Redditi PF 2020:

  • entro il 30 novembre 2020 con la cd. correttiva nei termini: il contribuente dovrà pagare l’importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;
  • entro il 30 novembre 2021 con la cd. dichiarazione integrativa: anche in tal caso il contribuente dovrà pagare l’eventuale importo a debito maggiorato degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e delle sanzioni;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giornaliera e le sanzioni.
  • Le sanzioni sopra esposte potranno essere ridotte in base alle disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso.

    Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.