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Novità 730/2020: la pace contributiva

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Tra le novità del 730/2020 vi è la pace contributiva, una misura che permette sia di riscattare i periodi privi di contribuzione sia di detrarre le relative somme pagate nel dichiarativo.

L’ art.20, comma 1, del D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto un nuovo istituto, attualmente limitato al triennio 2019-2021, che permette di versare i contributi per quegli anni che non ne sono coperti, in virtù di una mancata occupazione. A poter effettuare questa tipologia di riscatto sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria.

Per accedere al beneficio è necessario:

  • essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nello specifico sia di contribuzione obbligatoria che figurativa, sia in Italia che all’estero;
  • non ricevere una pensione.
  • Sono quindi esclusi, a titolo esemplificativo, i soggetti che avevano già lavorato prima del 1995, coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità o inabilità, e i liberi professionisti iscritti alle apposite Casse. La domanda di riscatto può essere presentata dall’assicurato, dai suoi eredi o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

    I periodi riscattabili sono quelli antecedenti al 29 gennaio 2019, non soggetti ad obbligo contributivo, ricompresi tra due intervalli e non già coperti da contribuzione. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

    Cosa vuol dire “non soggetti ad obbligo contributivo”? Significa che in quei periodi non vi deve essere alcuna legittima pretesa erariale in quanto si era inoccupati. Quindi non potranno essere riscattati quei periodi in cui vi è stato un mancato pagamento delle imposte dovute (ad esempio per omesso versamento del datore di lavoro) in quanto, in tal caso, si seguono le ordinarie regole per la regolarizzazione.

    Quali sono i benefici fiscali previsti? L’onere sostenuto, oltre a far maturare l’accesso alle prestazioni pensionistiche, è anche oggetto di beneficio fiscale. Il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo. Il rigo relativo alla “pace contributiva” è E56 per il modello 730/2020 ed RP56 per il modello Redditi, da compilare come segue:

  • colonna 1: codice 1;
  • colonna 2: anno di sostenimento della spesa;
  • colonna 3: l’importo della spesa sostenuta.
  • Come chiarito nella Circolare 19/E del 08 luglio 2020, il contribuente è tenuto a presentare al professionista abilitato o al CAF copia delle ricevute attestanti il sostenimento della spesa ed eventuale ulteriore documentazione volta a verificare la natura del contributo. In sede di elaborazione del dichiarativo è bene ricordare che “non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21)”. Infine, si precisa che se la domanda di riscatto viene presentata tramite il datore di lavoro utilizzando, per il pagamento, le retribuzioni premiali del lavoratore, non è possibile beneficiare della detrazione nel dichiarativo.

    Giulia Zanotto – Fisco7

    Fonte: quifinanza.it