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Nuove disposizioni per le prestazioni occasionali per le società sportive

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Per l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive professionistiche di cui alla legge n. 91/1981 e con riferimento alle attività rese dagli steward negli impianti sportivi, la circolare n. 95 del 14 agosto 2018 dell’INPS ha fornito alcune indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017 articolo 1, comma 368) con le quali vengono riconosciute come prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative svolte dagli stessi steward negli impianti sportivi per conto delle società sportive.
I soggetti, gli utilizzatori, che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sono le società che si occupano di organizzazione di competizioni sportive, partite ufficiali di calco professionistico, in impianti con capienza superiore ai 7.500 posti.

I limiti economici per il prestatore sono 5.000 euro l’anno verso un solo utilizzatore o verso la totalità degli utilizzatori: superato il limite economico, il rapporto di lavoro del prestatore diverrà a tempo pieno e indeterminato.

La nuova norma prevede che gli utilizzatori sopra indicati possano accedere alle prestazioni occasionali effettuando le dichiarazioni di prestazioni lavorative tramite le modalità operative previste per il Libretto famiglia (la nuova versione dei vecchi voucher, introdotta l’anno scorso con il decreto n. 50 2017), che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento.

In considerazione delle particolarità del regime a cui sono sottoposte, non è applicabile alle società sportive il limite di cinque dipendenti previsto in via generale dal decreto legge n. 50/2017 per l’accesso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non nell’esercizio di un’attività economica.

Per quanto riguarda l’uso della procedura, tali società, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, dovranno comunicare tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center, i dati identificativi dello steward, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.

Le società sportive devono preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti una richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, e chiedere che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi”.
Le stesse effettuano il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”, almeno 7 giorni prima della prestazione lavorativa prevista.

La retribuzione ai prestatori di lavoro viene erogata dall’INPS direttamente sul conto o presso una banca in cui la società abbia un conto di tesoreria.

L’INPS ha chiarito inoltre che per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti per il Libretto Famiglia di seguito indicati:

  • € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
  • € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
  • € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
  • Fabrizio Tortelotti – Fisco 7