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Stretta sugli evasori, il Fisco chiede alle banche svizzere i nomi dei clienti

Attenzione se avete denaro depositato nelle banche svizzere. Il fisco italiano fa sul serio nella lotta all’evasione e sta chiedendo i nomi dei titolari dei conti.

In particolare, i controlli riguardano i clienti delle filiali svizzere di Ubs, la banca già finita nel mirino dell’amministrazione fiscale italiana, e non solo, per le sue presunte pratiche scorrette.

Ubs lo scorso giugno ha accettato di versare al fisco italiano 111,5 milioni di euro, nell’ambito di un contenzioso con lo Stato per reati fiscali in merito al quale è in corso una trattativa con la magistratura per il patteggiamento.

A inizio anno, in Francia, Ubs è stata sanzionata con una multa da 3,7 miliardi di euro per riciclaggio di denaro. La banca svizzera avrebbe aiutato i clienti francesi ad evadere il fisco. Secondo l’accusa avrebbe favorito il riciclaggio di denaro frutto di evasione fiscale, consentendo ad alcuni clienti francesi di non pagare le tasse tra il 2004 e il 2012 e di riciclare i proventi.

Ad inchiodare la banca erano state le confessioni di alcuni suoi ex dipendenti. Ubs è stata anche condannata a pagare 800 milioni di euro di danni con interessi allo Stato francese. Ora tocca all’Italia rivalersi sulla banca svizzera per i soldi evasi dai contribuenti italiani.

L’Agenzia delle Entrate punta a scovare i contribuenti italiani che hanno depositato illecitamente il loro denaro nelle sedi svizzere di Ubs, per eludere il fisco. A tale scopo, l’Agenzia ha chiesto i nomi dei depositanti italiani direttamente alle autorità svizzere.

La richiesta di assistenza amministrativa era stata inviata alla Svizzera dall’Ufficio cooperazione internazionale dell’Agenzia delle Entrate il 6 dicembre 2018. La richiesta è stata accettata dalle autorità svizzere, dandone comunicazione il 6 agosto scorso sul Foglio federale, che corrisponde alla Gazzetta Ufficiale italiana.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto informazioni su persone fisiche, sconosciute al fisco italiano ma domiciliate in Italia, che dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 (prima dell’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni tra Svizzera e Unione europea) erano titolari di uno o più conti bancari nelle sedi svizzere di Ubs, presso Ubs Switzerland AG.

Inoltre, i titolari dei conti avevano ricevuto una lettera da Ubs con cui si annunciava la chiusura forzata del conto o dei conti in caso di mancato invio alla banca del modulo “Tassazione dei redditi da risparmio Ue – Autorizzazione alla divulgazione volontaria” o un’altra prova della loro conformità fiscale riguardo al conto aperto presso la stessa banca e nonostante l’invio della lettera non avevano inviato prove sufficienti.

Sono esclusi dalla richiesta di informazioni tutti quei conti già divulgati nell’ambito dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’Unione europea oppure già comunicati con lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’Italia. Sono esclusi anche i conti già oggetto del Voluntary disclosure program (Vdp) e quelli già regolarizzati nell’ambito di uno scudo fiscale italiano.

Infine, dalla richiesta di informazioni del fisco italiano sono esclusi anche quei conti per cui il contribuente italiano ha fornito la prova all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera che i valori patrimoniali presenti sul conto sono stati inclusi nella dichiarazione dei redditi correttamente depositata presso l’amministrazione fiscale italiana. I valori patrimoniali si riferiscono all’ultimo anno fiscale e vanno indicati nel quadro RW del Modello Redditi.

I contribuenti italiani interessati da questa richiesta di informazioni sui loro conti in Svizzera devono comunicare all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni il loro indirizzo svizzero, se risiedono nella Confederazione, oppure, se risiedono all’estero, devono designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

Il termine di questa comunicazione è di 20 giorni a partire dal 7 agosto, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Foglio federale della decisione delle autorità svizzere di accogliere la richiesta dell’Agenzia delle Entrate.