Dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, erano stati differiti i termini dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia. In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, era stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
Con il Messaggio n. 3331 l’Inps comunica che la richiesta di sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità agevolate del Decreto Agosto (50% entro il 16 settembre ed il resto in 24 rate), può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.
Resta fermo il termine del 16 settembre per il versamento della somma dovuta, in unica soluzione oppure della prima rata della rateizzazione.
Le due opzioni:
Chi opta per la seconda, deve comunicare all’INPS la volontà di avvalersi della rateizzazione con le nuove modalità.