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Versamento Irap, nuova scadenza: c’è la proroga al 30 settembre

È stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento dell’Irap non versata. Lo ha comunicato in extremis il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un messaggio sul proprio sito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla
determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Versamento Irap, nuova scadenza

Sarà dunque possibile sanare entro il 30 settembre 2021, senza sanzioni e interessi, l’eventuale mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 a seguito di una errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020. Ricordiamo che il termine della sanatoria era già stato precedentemente prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. La comunicazione del Mef è arrivata dunque nel giorno della scadenza.

Chi deve pagare l’Irap

Ricordiamo che l’Irap è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto di imposta l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

Per conoscere le aliquote applicabili è possibile accedere qui ai dati per singola Regione e Provincia autonoma, oppure consultare l’elenco generale di tutte le Regioni e le Province autonome, che indica per ciascuna di esse la misura dell’aliquota applicabile e gli altri dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Irap.