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Visto infedele su 730, abrogata la responsabilità di CAF professionisti

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Con la conversione in legge del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 su reddito e pensioni di cittadinanza, è stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di CAF e professionisti abilitati nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730. Si tratta di una norma da più parti ritenuta incostituzionale sin dalla sua entrata in vigore nel 2015 e oggetto di richieste di modifica da parte degli stessi CAF e commercialisti.

In buona sostanza secondo la novella viene soppressa in capo ai CAF e ai professionisti abilitati la responsabilità e la relativa sanzione commisurata alle maggiori imposte ed interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/73. La norma abrogatrice è contenuta all’art. 7-bis, DL 4/2019, che modifica l’art. 39, comma 1, D.Lgs. 241/97 contenente le sanzioni in materia di rilascio infedele del visto di conformità a sua volta modificato dal D.Lgs. 175/2014.

Secondo la nuova disciplina, per il visto infedele apposto sui modelli 730, i CAF e professionisti abilitati:

  • rispondono per una somma pari al 30% della maggiore imposta contestata, prendendo come base di riferimento le maggiori imposte a seguito del controllo documentale per violazioni da controllo formale;
  • restano esclusi da responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave del contribuente.
  • La maggiore imposta e gli interessi rimarranno dovuti esclusivamente da parte del contribuente anche laddove il controllo formale della dichiarazione sia effettuato nei confronti del professionista o del CAF.

    Non risulta riproposta la maggiorazione prevista in materia di sanzioni per visto di conformità infedele che prevedeva l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, fosse incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso.

    Il nuovo impianto normativo conferma l’applicabilità del ravvedimento operoso da parte del CAF/professionista abilitato:

  • presentando all’Agenzia anteriormente alla formale contestazione dell’infedeltà del visto una comunicazione dei dati relativi alla rettifica della dichiarazione;
  • beneficiando così della riduzione della somma da pagare (30% della maggiore imposta contestabile) in base agli abbattimenti propri del ravvedimento (1/9 entro 90gg; 1/8 entro il termine della dichiarazione successiva, ecc.).
  • Trattandosi di norme sanzionatorie troverà applicazione il principio del favor rei che punta ad applicare le norme più favorevoli per i diretti interessati (CAF/professionisti abilitati), in relazione alle contestazioni che non siano già diventate definitive nel momento di entrata in vigore della legge di conversione (giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.).
    Rimane immodificato il regime del visto di conformità infedele per tutte le altre dichiarazioni (modello Iva, Redditi, Irap e 770), nel qual caso continua ad applicarsi la sanzione formale da 258 euro a 2.582 euro.

    Nicolò Cipriani – Fisco 7