Dopo aver emanato misure di tutela che sospendevano diversi adempimenti, giugno è il mese in cui andranno regolarizzare le proprie posizioni rispetto all’Inail.
Chi sono i soggetti interessati
Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, dalla lett. a) a r) del decreto legislativo 18/2020, il cosiddetto Cura Italia (qui lo speciale di QuiFinanza), l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro aveva prorogato tutta una serie di scadenze fiscali. I soggetti citati nell’articolo 61, comma 2, sono:
Scadenze per associazioni e federazioni sportive
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020 per il versamento della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 e per i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 delle rateazioni concesse, devono ora corrisponderli nel mese di giugno 2020, insieme alla rata in scadenza di questo mese.
Cosa scade il 15 giugno
Fino al 31 maggio 2020 tutti i soggetti elencati sopra hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti riguardanti la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e la presentazione della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.
Gli interessati devono adesso presentare entro il 15 giugno 2020 tramite Pec alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione, trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile dal 1° al 15 giugno 2020, e inoltrare le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno, dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione.
Per gli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal Dpcm del 1° marzo 2020 e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale, è proseguita fino al 31 maggio la sospensione dei termini per i versamenti in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020, dei carichi affidati all’agente della riscossione e dei crediti Inail inclusi nella cosiddetta Rottamazione-ter. Tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Cosa scade il 30 giugno
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 erano stati anche sospesi la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione e i versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza derivanti da cartelle di pagamento. Questi devono ora essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.