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Redditi 2020, cosa succede a chi paga in ritardo: sanzioni e ravvedimento operoso

Sono scaduti ieri, 20 agosto, i termini per il pagamento del saldo 2019 e acconto 2020 dell’IRES e dell’IRPEF da parte delle partite IVA che rientrano negli ISA o nel regime forfettario. A dir la verità, però, si tratta di un “pagamento differito” rispetto alle scadenze fiscali previste dal Governo, che fissavano al 20 luglio la data per il pagamento delle imposte sui redditi.

Come comunicato dal MEF, però, circa il 60% dei contribuenti ha “bucato” la scadenza di luglio e aveva tempo fino a ieri per regolarizzare la propria posizione. Nel caso in cui non si sia riusciti a rispettare neanche la scadenza del 20 agosto, si andrà incontro alla procedura per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte, regolata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Scadenze fiscali, cosa fare in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte

Come previsto dal dettato legislativo, chi non rispetta – del tutto o in parte – le scadenze fiscali prefissate e non effettua “i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione” è soggetto a una sanzione pari al 30% delle somme non versate. Come previsto dalla legislazione fiscale, il contribuente che non rispetta le scadenze del calendario fiscale può usufruire del ravvedimento operoso, che consente di ridurre ulteriormente la sanzione da versare.

Come funziona il ravvedimento operoso per omesso o tardivo versamento

Nel caso in cui il contribuente che non abbia rispettato le scadenze fiscali voglia ridurre la sanzione del 30% può ricorrere al ravvedimento operoso. Questo strumento consente infatti di ridurre fortemente la sanzione per omesso o tardivo versamento delle imposte, fino a 1/10 di quanto inizialmente dovuto.

Nello specifico, la riduzione della sanzione per omesso, tardivo o insufficiente versamento è così articolata:

  • 1/10 di quella ordinaria se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza;
  • 1/9 di quella minima se il versamento avviene entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/8 di quella minima se il versamento avviene entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;
  • 1/7 di quella minima se il versamento avviene entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/6 di quella minima se il versamento avviene oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/5 di quella minima se il versamento avviene dopo la constatazione dell’errore.
  • Il decreto 158 del 2015 ha modificato il funzionamento del ravvedimento operoso e introdotto delle “premialità” per coloro che regolarizzano la propria posizione entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione è infatti ridotta alla metà (ossia, al 15%) nel caso in cui il pagamento delle imposte avviene entro 3 mesi dalla scadenza originaria. Ciò vuol dire, ad esempio, che se il pagamento avviene entro 30 giorni la sanzione è dell’1,5%.

    Se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo (1% per il primo giorno, 2% per il secondo e così via): chi paga con un solo giorno di ritardo, dunque, pagherà una sazione dello 0,1%.